Italian Society of Science, Technology

and Engineering of Architecture

Statuto

Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA DELL’ARCHITETTURA
denominata brevemente “ISTeA”.


Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede ad Ancona, Via Brecce Bian- che, presso l’IDAU della Facoltà di Ingegneria.

Articolo 3 – Scopi
L’ ISTeA si propone di riunire le persone fisiche, giuridiche e gli enti che sono attivi nel campo dell’Edilizia, indipendentemente dalla loro specia­lizzazione di provenienza, al fine di facilitare, su una base concreta e interdisciplinare, l’affermarsi di scienze e tecnologie innovative.
A titolo esemplificativo e non limitativo, gli obiettivi dell’ISTeA sono:
– la promozione degli studi di scienze, tecnologie e ingegneria dell’architettura in Italia e all’estero attraverso una gestione integrata di studi e ricerche;
– la pubblicazione di bollettini periodici, manuali, ecc. ;
– la raccolta di materiale informativo utile al perseguimento dei fini sociali:
– lo scambio di informazioni tra gli associati;
– l’organizzazione di convegni, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
– i collegamenti con le analoghe organizzazioni italiane o straniere.
L’ISTeA persegue obiettivi di carattere culturale e informativo, non ha fini di lucro ed è estranea a tutto quanto concerne i rapporti di lavoro sia in­dividuali che collettivi.
L’ ISTeA opererà in stretto collegamento con al tre Associazioni, Istituti, ecc., istituendo di volta in volta accordi e convenzioni.

Articolo 4 – Soci
Possono essere soci le persone e gli enti, dipartimenti e/o istituti universitari italiani e stranieri che intendono contribuire all’attività dell’Associazione.
Essi si distinguono in onorari, ordinari e sosteni­tori.
Sono soci onorari gli studiosi italiani o stranieri e gli enti a cui l’ ISTeA intende rendere un par­ticolare omaggio in riconoscimento della loro atti­vità nel campo dei fini statutari.
Sono soci ordinari gli studiosi che, avendone fatto domanda, sono stati ammessi alla ISTeA in tale qualità.
Sono soci sostenitori gli enti che oltre la quota sociale versano annualmente un contributo alla at-tività dell’ISTeA pari o superiore ad un minimo stabilito dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, pagano una quota annuale nella misura stabilita dall ‘As­semblea su proposta del Consiglio direttivo.
Tutti i soci, hanno diritto di voto, sempre che siano in regola con la quota sociale.
I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari e sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo a seguito di loro richiesta di ammissione.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, alla Assemblea.
La partecipazione non può essere temporanea e le quote non sono trasmissibili.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
– dimissioni date per raccomandata A.R.;
– morosità;
– per esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo nella ipotesi di comportamento gravemente lesivo della dignità e degli scopi dell’associazione.
Contro l’esclusione è ammesso appello entro 30 giorni all’assemblea.

Articolo 6 – Diritti dei soci
I soci in regola con la quota sociale hanno diritto a:
– partecipare all’Assemblea dei soci e alle riunioni sociali;
– partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall’ISTeA;
– ricevere le pubblicazioni sociali alle condizioni stabilite dal Consiglio;
– presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze relative ai fini perseguiti dall’ ISTeA;
– usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso la società.

Articolo 7 – Patrimonio
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
– dalle quote sociali fissate annualmente dall’ as­semblea su proposta del Consiglio;
– da contributi di terzi all’attività della società;
– dalle eccedenze di bilancio, nonché da eventuali erogazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura.

Articolo 8 – Organi sociali
Gli organi sociali dell’ISTeA sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– la Presidenza.

Articolo 9 – Assemblea
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio i tali ano, dal Consiglio Direttivo, mediante lettera indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio pre­ventivo e consuntivo.
L’assemblea può essere, inoltre, convocata su domanda firmata da almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto ed in regola con le quote sociali.
L’assemblea straordinaria è convocata per le deli­berazioni di sua competenza ogni qual volta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato me­diante delega seri t ta. Ogni associato può rappre­sentare non più di quattro associati.
L’assemblea ordinaria delibera:
– sull’approvazione del bilancio consuntivo e pre­ventivo e sulla destinazione o copertura, rispetti- vamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
– sull’importo della quota annuale;
– sulla nomina dei componenti l’organo amministrativo;
– su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
L’assemblea straordinaria delibera:
– sullo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio;
– sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
– sul trasferimento della sede.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a mag­gioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibe­razione è valida qualunque sia il numero degli in­tervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro respon­sabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consi­glio Direttivo o, in mancanza, dalla persona desi­gnata dall’assemblea stessa e nomina un segretario. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 10 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto di voto; essi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per mandati successivi solo con la maggioranza degli aventi diritto.
In caso di mancanza nel corso del mandato di un membro eletto, il Consiglio può completarsi per cooptazione, salvo ratifica dell’assemblea.
I membri eventualmente così nominati durano in ca­rica sino alla scadenza di tutto il Consiglio.
Le cariche sono gratuite e ai componenti l’organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di norma almeno tre volte all’anno. La sua convocazione può anche essere richiesta per iscritto dalla metà dei suoi componenti.
La convocazione, salvo casi di urgenza, deve essere fatta con dieci giorni di anticipo mediante lettera contenente l’ordine del giorno e gli eventuali do­cumenti relativi. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e le sue riunioni sono valide con la pre­senza della metà dei membri, le deleghe non essendo ammesse.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su ap­posito libro, il relativo verbale che verrà sotto­scritto dal Presidente e dal segretario.
Il Consiglio direttivo delibera su tutti i provve­dimenti intesi al funzionamento e allo sviluppo dell’ISTeA ed in particolare:
– nomina al suo interno il Presidente, il Vice­Presidente e il Segretario-Tesoriere;
– sottopone all’Assemblea il bilancio annuale e le proposte relative alle quote sociali;
– provvede all’amministrazione ordinaria e straor­dinaria ed all’erogazione dei mezzi di cui dispone l’ISTeA, avendo il potere di stipulare qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, sta­bilendone i relativi poteri;
– esamina le domande di ammissione all’ ISTeA (appoggiate dalla firma di un socio) e decide sull’ammissibilità o meno dei richiedenti;
– provvede a dichiarare decaduto, dopo avvertimento scritto, il socio moroso per un biennio e a pronunciare l’esclusione dei soci;
– propone all’Assemblea la nomina di eventuali soci onorari;
– nomina commissioni cui affida determinati obiet­ti vi, chiamandone a far parte, ove occorra, anche persone esterne all’ISTeA;
– decide su questioni deontologiche.

Articolo 11 – Presidenza
Il Presidente rappresenta l’ ISTeA a tutti gli ef­fetti di fronte a terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci; provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio diret­tivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente. E’ assistito nell’espletamento dei suoi compiti dal segretario-tesoriere.
Il Presidente uscente è automaticamente membro del Consiglio direttivo, in aggiunta ai membri elettivi, per tre anni dalla data della cessazione, con di­ritto di voto, ed in caso di dimissioni anticipate, fino alla scadenza del triennio del Consiglio in carica.

Articolo 12 – Segretario-Tesoriere
Assiste il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio e cura l’andamento economico-finanziario dell’ISTeA nel quadro della poli tic a stabilita dal Consiglio direttivo e secondo le indicazioni del Presidente.

Articolo 13 – Sedi distaccate
Il Consiglio, qualora ne ravvisi l’opportunità, può istituire e regolamentare sedi distaccate dell’ISTeA.

Articolo 14 – Regolamento
Le modalità di gestione dell’ISTeA in osservanza delle norme statutarie possono venire precisate da un regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea.
Con la stessa procedura il regolamento può essere modificato.

Articolo 15 – Esercizio Sociale
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo de­vono essere depositati presso la sede dell’associa­zione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della as­sociazione, salvo che la destinazione o la distri­buzione siano imposte dalla legge.

Articolo 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni date dalla assemblea e sentito l ‘orga­nismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

Articolo 17 – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali, tra gli associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probi viri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Articolo 18 – Disposizione finale
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.